Termini e condizioni generali

1. Informazioni generali

Le presenti Condizioni Generali (CG) si applicano a tutti i rapporti commerciali di M-TEC GmbH, M-TEC Energy Systems GmbH e M-TEC International GmbH & CoKG (di seguito denominati anche “noi”) con imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico, fondi speciali di diritto pubblico o privati (di seguito denominati anche “Partner”) per contratti di vendita e/o consegna di beni mobili (di seguito denominati anche “Merce”), in particolare pompe di calore, sistemi di accumulo, inverter, sistemi di controllo (hardware e software) nonché i relativi ricambi e accessori e i servizi da noi forniti. Le CGV valgono anche nella loro versione rispettiva (consultabile sul sito www.mtec-systems.com) come accordo quadro per i futuri contratti con lo stesso partner, senza che si debba fare riferimento ad esse in ogni singolo caso. Le nostre CG si applicano esclusivamente. Le CGC divergenti, contrastanti o aggiuntive del partner diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui abbiamo espressamente accettato la loro validità. L’esecuzione senza riserve non sostituisce il consenso esplicito. I singoli accordi (compresi gli accordi collaterali, le integrazioni e le modifiche) hanno la precedenza sulle CGC; per essere efficaci devono essere in forma scritta, testuale o elettronica. Le dichiarazioni e le notifiche legalmente rilevanti che il partner deve fare a noi dopo la conclusione del contratto devono essere fatte per iscritto, in forma testuale o elettronica per essere valide.

2. Conclusione del contratto

Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non vincolanti. Ciò vale anche nel caso in cui abbiamo messo a disposizione del Partner cataloghi, documentazione tecnica, disegni, piani, calcoli, calcoli, riferimenti a norme DIN, altre descrizioni di prodotti o documenti per iscritto, elettronicamente (anche tramite un web shop) o in qualsiasi altro modo, sui quali ci riserviamo i diritti di proprietà e di copyright. L’ordine della merce da parte del socio è da considerarsi un’offerta contrattuale vincolante. Se non diversamente indicato nell’ordine, siamo autorizzati ad accettare tale offerta contrattuale entro 14 giorni dal suo ricevimento da parte nostra.

3. Prezzi

Se non diversamente concordato in singoli casi, i prezzi si intendono netti franco fabbrica, comprensivi di imballaggio e senza sconti, secondo il listino prezzi in vigore al momento della stipula del contratto. I prezzi sono espressi in euro.

4. Consegna, trasferimento del rischio, accettazione, inadempimento dell’accettazione

  1. Il termine di consegna sarà concordato individualmente o specificato da noi al momento dell’accettazione dell’ordine. Sono ammesse consegne parziali.
  2. Il termine di consegna o la data di consegna si considerano rispettati se la merce ha lasciato lo stabilimento o se la disponibilità alla spedizione è stata notificata entro la fine del termine di consegna o della data di consegna.
  3. Qualora non fossimo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi a noi non imputabili (mancata disponibilità del servizio), ne informeremo immediatamente il partner e allo stesso tempo gli comunicheremo il nuovo termine di consegna previsto. Se anche il servizio non è disponibile entro il nuovo termine di consegna, avremo il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte; rimborseremo immediatamente il corrispettivo già pagato dal partner. Un caso di mancata disponibilità del servizio in questo senso è in particolare la mancata consegna tempestiva da parte del nostro fornitore se abbiamo concluso un’operazione di copertura congruente, né noi né il nostro fornitore siamo colpevoli o non siamo obbligati a procurare nel singolo caso.
  4. In caso di ritardo nell’adempimento per il quale siamo responsabili, il partner deve fissarci un termine di tolleranza ragionevole per la successiva consegna mentre siamo in mora, con l’espressa dichiarazione che rifiuterà la prestazione dopo la scadenza di tale termine. Se tale termine non viene rispettato, il partner ha il diritto di recedere dal contratto. Le richieste di risarcimento da parte del partner sono escluse in tutti i casi di consegna ritardata, anche dopo la scadenza di un eventuale periodo di tolleranza concesso a noi, nella misura in cui ciò sia legalmente consentito. Ciò non si applica quando la responsabilità è obbligatoria in caso di dolo o colpa grave.
  5. La consegna avviene sempre franco fabbrica (ex works/EXW), dazio non corrisposto. Su richiesta e a spese del partner, la merce viene spedita ad altra destinazione (vendita a destinazione). Se non diversamente concordato, in questo caso siamo autorizzati a stabilire noi stessi il tipo di spedizione (in particolare l’azienda di trasporto, il percorso di spedizione, l’imballaggio).
  6. Il rischio di perdita o deterioramento accidentale passa in ogni caso al socio al momento della consegna della merce al vettore. Se la spedizione o il ritiro vengono ritardati a causa di circostanze di cui il socio è responsabile, il rischio passa al socio a partire dalla data di consegna concordata o dalla notifica di disponibilità alla spedizione.
  7. Se la consegna presenta segni di danni da trasporto al momento dell’arrivo al Partner o se tali danni diventano riconoscibili in seguito, il Partner deve richiedere immediatamente una dichiarazione scritta dei fatti al vettore.
  8. Se il partner desidera ritirare l’imballaggio per il trasporto ai sensi del §15 VerpackG (questo vale solo per i partner in Germania), deve contattare office@mtec-systems.com o il rappresentante commerciale M-TEC competente per organizzare la restituzione dell’imballaggio per il trasporto.

5. Condizioni di pagamento

  1. Der Kaufpreis ist, soweit nicht anders vereinbart, innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Übernahme der Ware fällig und zu zahlen. Wir können angebotSe non diversamente concordato, il prezzo di acquisto è esigibile entro 14 giorni dalla fatturazione e dalla consegna o accettazione della merce. Possiamo rifiutare i pagamenti offerti in assegni o cambiali senza indicarne i motivi. Il partner avrà diritto a compensazioni o a diritti di ritenzione solo nella misura in cui il suo credito sia stato legalmente stabilito o sia incontestato. In caso di difetti nella consegna, i diritti del partner rimangono inalterati. Possiamo rifiutare il pagamento con assegno o cambiale senza indicarne i motivi. Il socio ha diritto alla compensazione o alla trattenuta solo nella misura in cui il suo credito sia stato riconosciuto da una sentenza dichiarativa o sia incontestato. In caso di difetti nella consegna, i controdiritti del socio rimangono inalterati.
  2. In caso di vendita con spedizione, il Partner si fa carico delle spese di trasporto franco fabbrica e delle spese di assicurazione del trasporto eventualmente richieste dal Partner. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono a carico del Partner.
  3. I pagamenti devono essere effettuati con effetto liberatorio su uno dei nostri conti noti o su una persona autorizzata a riscuotere i pagamenti. Il Partner sarà in mora alla scadenza del termine di pagamento sopra indicato o concordato. Durante il periodo di mora, sul prezzo d’acquisto verranno addebitati gli interessi di mora previsti dalla legge. Ci riserviamo il diritto di richiedere ulteriori danni causati dalla mora (costi di sollecito, costi di intervento, spese legali). Il nostro diritto nei confronti dei commercianti per gli interessi di mora commerciali rimane inalterato.
  4. Se il cliente è in ritardo di oltre due settimane con un pagamento contrattuale o con una parte di esso, siamo autorizzati a richiedere il pagamento immediato dell’intero prezzo di acquisto rimanente. Se dopo la stipula del contratto risulta evidente che il nostro diritto al prezzo d’acquisto è compromesso dall’incapacità di pagamento del partner (procedura di pignoramento; richiesta di apertura di una procedura di insolvenza), abbiamo il diritto di rifiutare l’adempimento in conformità alle disposizioni di legge e, se necessario, dopo aver fissato un termine, di recedere dal contratto. Nel caso di contratti per la produzione di beni non fungibili (prodotti personalizzati), possiamo dichiarare il nostro recesso immediatamente; le disposizioni di legge sulla rinuncia alla fissazione di un termine rimangono inalterate.
  5. Il Partner avrà diritto alla compensazione solo per quanto riguarda le domande riconvenzionali espressamente riconosciute per iscritto da M-TEC o per le domande per le quali il Partner ha ottenuto un titolo giudiziario legalmente vincolante contro M-TEC.
 

6. Annullamento, rinvio della data di consegna da parte del partner

Il partner ha il diritto di annullare il contratto. In caso di annullamento, abbiamo diritto a un risarcimento pari alle spese e ai costi sostenuti. L’importo del risarcimento (tassa di annullamento) è pari ad almeno il 20% dell’importo netto dell’ordine; se le spese e i costi effettivamente causati dall’annullamento sono più elevati, questi saranno addebitati al partner.
Se la spedizione o il ritiro vengono ritardati su richiesta del partner, al partner verranno addebitati i costi di magazzinaggio, a partire da 2 settimane dopo la notifica della disponibilità alla spedizione, o almeno lo 0,5% dell’importo della fattura per ogni settimana in caso di magazzinaggio presso i nostri stabilimenti. Siamo autorizzati, dopo la fissazione e l’infruttuosa scadenza di un termine ragionevole, a consegnare al partner entro un termine ragionevolmente prorogato.
 

7. Riserva di proprietà

  1. Ci riserviamo la proprietà della merce venduta fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti attuali e futuri derivanti dal contratto di acquisto e da un rapporto commerciale in corso (crediti garantiti).
  2. La merce soggetta a riserva di proprietà non può essere né data in pegno a terzi né ceduta a titolo di garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. Il partner deve informarci immediatamente per iscritto se e nella misura in cui terzi hanno accesso alla merce di nostra proprietà.
  3. In caso di violazione del contratto da parte del partner, in particolare di mancato pagamento del prezzo d’acquisto dovuto, siamo autorizzati a recedere dal contratto secondo le disposizioni di legge, se necessario dopo una richiesta di pagamento, e a richiedere la restituzione della merce sulla base della riserva di proprietà e del recesso o a ritirarla noi stessi, indipendentemente dal luogo in cui si trova la merce (espressamente anche su proprietà/cantieri di terzi).
  4. Il Partner è autorizzato a rivendere e/o trasformare la merce con riserva di proprietà nell’ambito della normale attività commerciale. In questo caso si applicano inoltre le seguenti disposizioni.
    1. La riserva di proprietà si estende all’intero valore dei prodotti risultanti dalla lavorazione, dalla miscelazione o dalla combinazione delle nostre merci, per cui saremo considerati il produttore. Se, in caso di lavorazione, miscelazione o combinazione con merci di terzi, il loro diritto di proprietà permane, acquisiamo la comproprietà in proporzione ai valori di fattura delle merci lavorate, miscelate o combinate. Per tutti gli altri aspetti, al prodotto risultante si applica lo stesso principio della merce consegnata con riserva di proprietà.
    2. Il socio ci cede a titolo di garanzia tutti i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto in toto o nella misura della nostra eventuale quota di comproprietà ai sensi del paragrafo precedente. Accettiamo la cessione. Gli obblighi del partner di cui al paragrafo 2 si applicano anche ai crediti ceduti.
    3. Il partner rimane autorizzato a riscuotere il credito insieme a noi. Ci impegniamo a non riscuotere il credito finché il partner adempie ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, non è in mora, non è stata presentata una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza e non vi sono altre carenze nella sua capacità di pagamento. In tal caso, tuttavia, possiamo esigere che il partner ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, ci fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, ci consegni i documenti pertinenti e informi i debitori (terzi) della cessione.
    4. Se il valore di realizzo dei titoli supera i nostri crediti di oltre il 15%, su richiesta del partner sbloccheremo titoli di nostra scelta.

8. Garanzia

  1. Per i diritti del socio in caso di difetti materiali e di titoli di proprietà si applicano le disposizioni di legge, se non diversamente specificato di seguito. In ogni caso, le disposizioni di legge speciali per la consegna finale della merce a un consumatore rimangono inalterate.
  2. L’oggetto della fornitura è privo di difetti materiali se corrisponde alla qualità concordata. Le descrizioni dei prodotti così designate, fornite al Partner prima dell’ordine o incluse nel contratto come le presenti CG, sono considerate un accordo sulla qualità della merce. Se la qualità non è stata concordata, essa si basa sullo stato dell’arte e sulle norme di legge. I diritti di garanzia per il software da noi fornito sussistono se l’errore è riproducibile. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche di terzi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla costruzione e/o al design che non compromettano la funzionalità o il valore dell’oggetto della fornitura e che non diano diritto al cliente di denunciare i difetti. Ciò comprende, in particolare, scostamenti di +/- 10% rispetto ai rendimenti o alle potenze termiche dichiarate.
  3. I diritti del partner per i difetti sono esclusi se egli non controlla la merce al momento del ricevimento in conformità con l’obbligo di legge e, se si manifesta un difetto, ci informa immediatamente per iscritto, elettronicamente o in forma di testo. Il momento della spedizione è determinante per la notifica immediata, a condizione che la notifica venga ricevuta il prima possibile. L’onere della prova per la presentazione e la ricezione della notifica dei difetti è a carico del partner. La notifica dei difetti deve contenere una descrizione sufficiente del difetto e, se del caso, il modo in cui si è verificato. Se il socio non denuncia il difetto, la merce si considera approvata, a meno che il difetto non fosse riconoscibile durante l’ispezione. Se tale difetto viene scoperto in un secondo momento, il socio deve comunicarlo immediatamente dopo la scoperta; in caso contrario, la merce si considera approvata anche in presenza di tale difetto. Se il difetto è stato occultato in modo fraudolento, la clausola di cui sopra non si applica a scapito del socio.
  4. Se l’articolo consegnato è difettoso, siamo autorizzati, a nostra discrezione, a eliminare il difetto o a consegnare un nuovo articolo privo di difetti. Siamo autorizzati a subordinare l’adempimento successivo al pagamento del prezzo d’acquisto dovuto da parte del partner. Tuttavia, il partner ha il diritto di trattenere una parte ragionevole del prezzo di acquisto in proporzione al difetto.
  5. Il partner deve concederci il tempo e l’opportunità necessari per il successivo adempimento dovuto, in particolare per consegnare la merce rifiutata a scopo di controllo. In caso di fornitura sostitutiva, il partner deve restituirci l’articolo difettoso in conformità alle disposizioni di legge e allegare una nota di restituzione compilata.
    Se la richiesta del partner di eliminare un difetto si rivela ingiustificata, possiamo chiedere al partner il rimborso dei costi sostenuti.
  6. Se il cliente finale riscontra un difetto per il quale siamo responsabili, il partner è tenuto a verificare il difetto presso il cliente finale e a comunicarcelo ai sensi del paragrafo 3. Il partner è tenuto, nella misura in cui ciò sia ragionevole in base alle circostanze, a eliminare il difetto presso il cliente finale secondo le nostre istruzioni. Il partner è tenuto, nella misura in cui ciò sia ragionevole in base alle circostanze, a eliminare il difetto presso il cliente finale secondo le nostre istruzioni. Se non è stato stipulato un accordo generale di remunerazione con il Partner per l’eliminazione dei difetti presso il cliente finale (ad esempio nell’ambito di un contratto di distribuzione), il Partner può richiedere a noi il rimborso dei costi precedentemente concordati presentando una fattura conforme ai requisiti di legge. I costi che il partner avrebbe comunque sostenuto devono essere compensati. Se il reclamo del cliente si rivela infondato, i costi sostenuti dal partner devono essere richiesti al cliente finale; non vi è alcun diritto nei nostri confronti.
  7. Se l’adempimento successivo non è andato a buon fine o se un termine ragionevole fissato dal partner per l’adempimento successivo è scaduto senza successo o non è più necessario ai sensi delle disposizioni di legge, il partner può recedere dal contratto di acquisto o ridurre il prezzo di acquisto. Entrambe le parti sono tenute a trovare una soluzione amichevole prima di dichiarare il recesso per mancato adempimento successivo. Se entro 10 giorni non viene raggiunto un accordo tra le parti, il partner ha il diritto di recedere dal contratto secondo le disposizioni di legge. Il diritto di recesso è escluso in caso di difetti insignificanti.
  8. Il cliente finale o il gestore è responsabile di garantire che l’acqua sia in perfette condizioni. Ciò vale in particolare per la conformità alla linea guida VDI 2035 e alla norma H5195-1 sull’acqua di riscaldamento.
  9. La garanzia non si applica ai danni causati dall’inosservanza delle nostre norme e condizioni di installazione, montaggio e messa in funzione, dall’inosservanza delle istruzioni per l’uso e la manutenzione e dall’inosservanza delle norme vigenti. In caso di inosservanza, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni e le conseguenze che ne derivano. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni derivanti da sollecitazioni meccaniche e/o modifiche dovute a influssi atmosferici, compresi i danni da gelo, in particolare nell’area dei collettori a terra.
  10. I diritti di garanzia per i prodotti (in particolare pompe di calore, sistemi di accumulo, inverter, sistemi di controllo (hardware e software) e relativi pezzi di ricambio e accessori) scadono entro due anni dalla consegna, a meno che la legge applicabile non prescriva un periodo più lungo.
  11. Le richieste di risarcimento danni o di rimborso di spese inutili da parte del Partner sussistono solo in conformità con la Sezione 9 e sono altrimenti escluse.

9. Responsabilità

  1. La responsabilità per i danni e le spese inutili dovuti alla violazione di un obbligo contrattuale o extracontrattuale sussiste solo in caso di dolo e colpa grave, se non diversamente indicato nelle presenti CGC. In caso di semplice negligenza, saremo responsabili solo per a) danni derivanti da lesioni alla vita, all’incolumità fisica o alla salute e b) per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale sostanziale (obbligo il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il partner contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità sarà limitata al risarcimento dei danni prevedibili e tipicamente verificatisi; è esclusa la responsabilità per danni conseguenti.
  2. Sono esclusi i compensi in sostituzione delle prestazioni.
  3. Il partner può recedere o sciogliere il contratto a causa di una violazione degli obblighi che non consiste in un difetto solo se la violazione degli obblighi è imputabile a noi per grave negligenza o dolo. È escluso un libero diritto di recesso da parte del partner. In caso contrario, si applicano i requisiti di legge e le conseguenze legali.
  4. Le limitazioni di responsabilità derivanti dalle presenti CG non si applicano se abbiamo occultato fraudolentemente un difetto. Non sono escluse le rivendicazioni relative alla responsabilità per i prodotti difettosi (leggi basate sulla direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985). Nella misura in cui abbiamo assunto una garanzia, questa è limitata alla merce o alla parte corrispondente e non stabilisce alcuna responsabilità al di là del suo contenuto.

10. Condizioni di garanzia

  1. Le garanzie per la qualità e la durata dell’oggetto della fornitura si considerano assunte solo nella misura in cui abbiamo espressamente dichiarato la garanzia per iscritto.
    Nella misura in cui abbiamo assunto una garanzia, questa non si applica ai danni causati da un’installazione impropria, da una cattiva installazione, da una cattiva manutenzione, dall’inosservanza delle norme vigenti (ad es. la norma ÖNORM H5195 parte 1 per l’acqua di riscaldamento) e dall’inosservanza delle istruzioni per l’installazione e l’uso.
  2. Il partner è tenuto a consegnare e spiegare al cliente finale la nostra dichiarazione di garanzia e le sue condizioni. Egli è tenuto a mettere in funzione a proprie spese la merce consegnata secondo le nostre indicazioni e lo stato attuale della tecnica e a istruire il cliente sul suo funzionamento. Sono escluse tutte le rivendicazioni derivanti da un funzionamento errato dell’impianto, a meno che non ne siamo responsabili per grave negligenza o dolo. Il partner è tenuto a gestire o a portare avanti i casi di garanzia con il cliente finale in conformità alle disposizioni per i casi di garanzia di cui al paragrafo 8, comma 6. Il partner ha diritto al rimborso delle spese e dei costi sostenuti ai sensi del punto 8 (6).
    Se il partner non è autorizzato a farlo, è necessario incaricare M-TEC o uno dei partner di assistenza certificati da M-TEC di eseguire la messa in funzione e la riparazione dei danni in garanzia.

11. Diritti d’autorechte

Ci riserviamo espressamente tutti i diritti di proprietà e di copyright sui nostri disegni, modelli, campioni, calcoli, modelli, schemi, ecc. nonché sulle offerte e sulle conferme d’ordine, anche in forma elettronica. Essi ci vengono affidati solo per lo scopo concordato e non possono essere utilizzati per nessun altro scopo.

12. Luogo di adempimento e giurisdizione

Il luogo di adempimento per entrambe le parti è la sede legale della nostra azienda. Tutti i rapporti contrattuali o altri rapporti giuridici tra M-TEC e il partner saranno disciplinati esclusivamente dal diritto austriaco sostanziale e formale, con l’espressa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni (CISG) e delle norme di conflitto di leggi dell’IPRG. Le parti del contratto concordano che il tribunale competente per materia di Pinsdorf sarà competente per tutte le controversie legali derivanti dal presente contratto ai sensi del § 104 del Codice di procedura civile austriaco (JN).

13. La fiducia obbliga

Il nostro obiettivo è quello di garantire la soddisfazione dei nostri clienti. Tuttavia, se si dovesse verificare un guasto, non esitate a contattarci e troveremo sicuramente una soluzione accettabile.